Commissione parlamentare – Resoconto al Senato del 19 aprile 2023

Legislatura 19ª 1ª Commissione permanente

Resoconto sommario n. 58 del 19/04/2023

 

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI.  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, d’iniziativa dei deputati Silvestri e Ascari, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 marzo, successivamente trasmesso al Senato e assegnato a questa Commissione in sede redigente.

L’articolo 1 istituisce, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, per la durata dell’intera XIX legislatura. In particolare, i compiti ad essa conferiti riguardano: la ricostruzione puntuale della dinamica delle suddette scomparse, l’esame del materiale acquisito tramite le inchieste sia giudiziarie che giornalistiche, la verifica di eventuali condotte commissive od omissive che abbiano comportato ostacoli o ritardi, tali da cagionare un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e, dunque, dall’accertamento delle relative responsabilità.

Per quanto detto, la Commissione in parola è tenuta a presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell’inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza.

L’articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che questa sia composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera.

Si precisa, altresì, che è fatto obbligo a ciascun commissario di dichiarare di non aver ricoperto alcun ruolo nell’ambito dei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell’inchiesta.

Si disciplina l’elezione dell’Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione.

L’articolo 3 estende l’applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale in merito alle audizioni a testimonianza e precisa che sono inopponibili eventuali segreti d’ufficio, professionali o bancari.

L’articolo 4 specifica i poteri e i limiti della Commissione, inclusa la facoltà di ottenere documenti processuali dall’autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. Il giudice ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla trasmissione dei suddetti atti, salva la possibilità di ritardo da motivare con decreto solo per ragioni istruttorie. Ad ogni modo, tale decreto ha efficacia per la durata di sei mesi ed è prorogabile entro e non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La Commissione ha altresì l’obbligo di mantenere il regime di segretezza sugli atti trasmessi in copia, con particolare riguardo a quelli attinenti alla fase delle indagini preliminari.

Tra gli altri poteri, è consentita l’acquisizione di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Si precisa che è inopponibile il vincolo del segreto funzionale, sebbene la stessa Commissione abbia la facoltà di stabilire quali atti non debbano essere divulgati.

Inoltre, qualora sia necessario acquisire documenti custoditi al di fuori dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Per le ragioni sovraesposte, tutti i commissari, i funzionari ed il personale di ogni ordine e grado sono obbligati al mantenimento del segreto intorno alle informazioni e ai documenti recepiti nell’esercizio delle loro funzioni. La violazione del segreto – punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale – vale per coloro che diffondano, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all’inchiesta in titolo.

L’articolo 6 demanda l’organizzazione dei lavori ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa.

Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d’intesa tra loro.

Infine, per quanto concerne le spese di funzionamento, si stima un limite massimo di 50.000 euro annui, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella giornata di ieri (18/04/2023) la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, fa presente che, sull’identica materia, è stato presentato anche il disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, in corso di assegnazione.

Pertanto, una volta assegnato, si procederà all’abbinamento e alla successiva adozione del testo base per il prosieguo dell’esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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