Commissione parlamentare – Seduta del 03/05/2023

1ª Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

63ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI.  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDA e altri.  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 622, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 501 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il relatore DE PRIAMO (FdI) dà conto del disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, che promuove l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983.

L’articolo 1 precisa il compito della Commissione, ovvero la ricostruzione puntuale della dinamica della vicenda in questione, tramite l’esame degli atti investigativi e giudiziari, nonché la verifica di eventuali condotte ostative o tardive che abbiano cagionato un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e dall’accertamento delle relative responsabilità. La durata dell’operatività della Commissione viene delimitata a dodici mesi dalla data di costituzione, con l’onere di presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell’inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza.

L’articolo 2 ne contempla la composizione, recante venti deputati e venti senatori, rispettivamente scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun Gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera. Sono altresì indicate le modalità di elezione dell’Ufficio di Presidenza.

L’articolo 3 dispone che l’esercizio della funzione investigativa della Commissione avvenga con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria, conformemente al dettato dell’articolo 82, comma 2, della Costituzione. Con riguardo alle audizioni a testimonianza, si estende l’applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e si stabilisce che sono inopponibili eventuali segreti professionali o bancari. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007, mentre il segreto d’ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell’ambito del mandato.

L’articolo 4 specifica la facoltà di ottenere copie di atti o documenti processuali dall’autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. A tal proposito, la Commissione può, a maggioranza assoluta dei membri, disporre il divieto di divulgazione su determinati atti, salvo l’obbligo di segretezza sui nomi e sui provvedimenti attinenti alla fase delle indagini preliminari.

L’articolo 5, infatti, impone ai commissari, ai funzionari, al personale e ai collaboratori della Commissione l’obbligo del segreto sulle informazioni e sui documenti recepiti nell’esercizio delle loro funzioni, anche in seguito alla cessazione dell’incarico. La violazione del segreto – punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale – vale per chiunque diffonda in qualsiasi forma, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all’inchiesta in titolo.

L’articolo 6 demanda l’organizzazione dei lavori a un regolamento interno: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa. Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d’intesa tra loro. Si contempla altresì la facoltà di avvalersi di ulteriori e specifiche collaborazioni, purché deliberate dall’Ufficio di Presidenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L’articolo 7 inerisce alle spese di funzionamento, stimate nel limite massimo di 200.000 euro, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L’articolo 8 dispone in ordine all’entrata in vigore della proposta di legge.

Considerata l’identità di materia, propone che il testo in esame sia trattato congiuntamente al disegno di legge n. 622, approvato dalla Camera dei deputati e già all’esame della Commissione. Propone altresì di assumere il disegno di legge n. 622 come base per il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 622 alle ore 12 di mercoledì 10 maggio.

La Commissione conviene.

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