Emanuela Orlandi: Commissione parlamentare seduta del 28/02/2023.

Iter ed esame della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi:

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2023

 Le sedute e gli esami sulle Discussioni in assemblea sui lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi di iniziativa parlamentare (senza iter al Senato) assegnata in sede Referente alla I Commissione Affari Costituzionali il 27 gennaio 2023. Vedasi Testo Proposta di leggeDossier

 

Il 28 febbraio è stata presentata una proposta emendativa su tre articoli (art.1, art.2 e art.6) alla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi del 13 febbraio. Il testo completo alla fine del documento in formato PDF.

All’articolo 1 è stata aggiunta la parola MIRELLA GREGORI così da modificarlo in:

Art.1 (Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di Inchiesta)

E’ istituita ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata “Commissione”.

 

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 28 febbraio 2023

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C.880 Morassut.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

   b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

   c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all’accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

   d) verificare, mediante l’analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità.

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.
1.3. Morassut, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) ricostruire e analizzare in maniera puntuale, circostanziata e dettagliata la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi;

   a-ter) ricostruire ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi;

   a-quater) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti, necessaria all’accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse all’evento, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate a ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione delle vicende;.
1.1. Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) verificare, mediante l’analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità;

   b-ter) individuare eventuali connivenze degli autori della scomparsa con la criminalità organizzata nazionale e internazionale;

   b-quater) svolgere indagini e approfondimenti in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie e processuali finora svolte su crimini che in qualche modo possano avere interferenze con la scomparsa di Emanuela Orlandi.
1.2. Zaratti.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.
2.1. Schullian.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all’articolo 1 della presente legge.
2.2. La Relatrice.

ART. 6.

  Dopo l’articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  1. L’articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.
  2. L’articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall’articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».

Art. 6-ter.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza)

  1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».

Art. 6-quater.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

  1. All’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituita la “Commissione parlamentare per la semplificazione”, di seguito denominata “Commissione” composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».
6.01. Schullian.

(Inammissibile)

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